Corsi per insegnanti

Corsi per insegnanti 

Corsi per insegnanti ed istruttori

Vorresti diventare insegnante o istruttore di scuola guida? Autoscuola Carloni ti aiuta al raggiungimento di questo traguardo. Partiamo facendo chiarezza su questi due ruoli.

L’insegnante di scuola guida è l’istruttore preposto all’insegnamento della normativa che regola il codice della strada e del funzionamento del veicolo per il quale si sta conseguendo la patente.
L’istruttore di scuola guida è invece quel professionista il cui ruolo è quello di addestrare alla guida di un veicolo (auto, moto, camion, pullman) occupandosi:
– delle lezioni teoriche delle regole del traffico stradale e della conduzione dei mezzo di trasporto, sulla funzione delle singole parti di un veicolo, sui metodi di guida;
– delle lezioni pratiche di guida facendo guidare l’allievo in varie condizioni di traffico (periferico, cittadino) e in varie manovre (accendere le luci, parcheggiare, partire in salita).

Insegnante di guida

Requisiti

Per diventare istruttore di scuola guida si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a diciotto anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
d) patente di guida della categoria B normale o speciale.

Esame di idoneità

Gli esami di idoneità per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante si svolgono secondo le modalità previste al punto 5 del Provvedimento 14 febbraio 2002 della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali recante “modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

L’esame per l’abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all’allegato 1 del D.M. 17/2011 e si articola in quattro fasi:
a) il candidato compila due schede d’esame, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. E’ ammesso alla seconda fase il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di domande, non più di due errori;
b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla Commissione d’esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d’esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E’ ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E’ ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d’esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

L’esito positivo dell’esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Disciplina delle assenze

1. In ciascuno dei corsi di formazione iniziale, per Insegnanti ed Istrittori e di estensione dell’abilitazione non è consentito un numero di assenze superiore al dieci per cento delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. La percentuale del dieci per cento è arrotondata all’ora intera superiore. Non sono consentite assenze alle lezioni della parte pratica di programma, ove prevista, ed eventuali assenze sono recuperate.
2. In ciascuno dei corsi di formazione periodica di cui agli articoli 4 e 9 del D.M. 17/2011 non sono consentite ore di assenza.
3. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non consente il rilascio dell’attestato di frequenza all’allievo assente.

Corsi di formazione periodica

1. L’insegnante abilitato ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 17/2011 e l’insegnante già abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell’abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L’insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell’organico di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell’abilitazione.
3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l’area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l’evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.
4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull’attestato di cui all’articolo 3, comma 3 del D.M. 17/2011.

Estensione dell'abilitazione

L’insegnante che intende conseguire l’abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, lett. d D.M. 17/2011 frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale e, ove prevista, la parte di programma pratico , in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. Si applicano le disposizioni dell’articolo 7, comma 3 D.M. 17/2011.

L’esame per l’estensione dell’abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all’articolo 8 D.M. 17/2011, verte sulle prove di cui al predetto articolo 8 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lett. a (prima prova: il candidato compila due schede d’esame, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. E’ammesso alla prova successiva il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di quiz di entrambe le schede, non più di due errori)

L’esito positivo dell’esame è annotato su un attestato che comprova l’integrazione della conseguita abilitazione.

Programma del corso

Durata: 145 ore (parte teorica)

Istruttore di guida

Requisiti

Per diventare istruttore di scuola guida si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a diciotto anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
d) patente di guida della categoria B normale o speciale.

Esame di idoneità

Gli esami di idoneità per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalità previste al punto 5 del Provvedimento 14 febbraio 2002 della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali recante “modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

L’esame per l’abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all’allegato 2 del D.M. 17/2011 e si articola in tre prove:
a) prima prova: il candidato compila due schede d’esame, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. E’ammesso alla prova successiva il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di quiz di entrambe le schede, non più di due errori;
b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d’esame. E’ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità:
c1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm3
c2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento di le abilitazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 17/2011;
c3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione di cui al comma 1, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b). Nella Commissione d’esame deve essere assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie;

I candidati al conseguimento dell’abilitazione di istruttore di cui all’articolo 5, comma 2, sostengono solo le prove d’esame di cui al comma 2, lettere a) e b).

L’esito positivo dell’esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Disciplina delle assenze

1. In ciascuno dei corsi di formazione iniziale, per Insegnanti ed Istrittori e di estensione dell’abilitazione non è consentito un numero di assenze superiore al dieci per cento delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. La percentuale del dieci per cento è arrotondata all’ora intera superiore. Non sono consentite assenze alle lezioni della parte pratica di programma, ove prevista, ed eventuali assenze sono recuperate.
2. In ciascuno dei corsi di formazione periodica di cui agli articoli 4 e 9 del D.M. 17/2011 non sono consentite ore di assenza.
3. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non consente il rilascio dell’attestato di frequenza all’allievo assente.

Corsi di formazione periodica

1. L’insegnante abilitato ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 17/2011 e l’insegnante già abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell’abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L’insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell’organico di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell’abilitazione.
3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l’area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l’evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.
4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull’attestato di cui all’articolo 3, comma 3 del D.M. 17/2011.

Estensione dell'abilitazione

L’istruttore che intende conseguire l’abilitazione di insegnante, se in possesso del requisito di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b(diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni), frequenta il programma del corso di formazione iniziale. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 3.

L’esame per l’estensione dell’abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all’articolo 3 D.M.17/2011, verte sulle prove di cui al predetto articolo 3, co. 2, con esclusione di quella di cui alla lett. a (il candidato compila due schede d’esame, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. E’ ammesso alla seconda fase il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di domande, non più di due errori).

L’istruttore abilitato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. b)(cioè abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione) che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all’allegato 2, lettera B) relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 7, comma 3.

L’esame per l’estensione dell’abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all’articolo 8, verte sulla prova di cui all’articolo 8, comma 2, lett. c1(capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm3)

L’esito positivo dell’esame è annotato su un attestato che comprova l’integrazione della conseguita abilitazione.

Programma del corso

Durata : 80 ore (parte teorica)

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Domande frequenti

Che patente serve per fare l'istruttore di guida?
Per diventare istruttori si devono possedere tutte le patenti ed avere il diploma di maturità quinquennale. L’istruttore di scuola guida è quella figura che all’interno dell’autoscuola si occupa della gestione e dello svolgimento delle lezioni pratiche delle patenti, categoria A,B,C,D,E e CQC.

Link utili

Corso per insegnante di scuola guida

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Durata 145 ore

Corso per istruttore di scuola guida

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Durata 80 ore