Corsi per insegnanti
Corsi per insegnantiĀ
Corsi per insegnanti ed istruttori
Vorresti diventare insegnante o istruttore di scuola guida? Autoscuola Carloni ti aiuta al raggiungimento di questo traguardo.Ā Partiamo facendo chiarezza su questi due ruoli.
L’insegnante di scuolaĀ guida ĆØ l’istruttore preposto all’insegnamento della normativa che regola il codice della strada e del funzionamento del veicolo per il quale siĀ staĀ conseguendo la patente.
L’istruttore di scuola guida ĆØ invece quel professionista il cui ruolo ĆØ quello di addestrare alla guida di un veicolo (auto, moto, camion, pullman) occupandosi:
– delle lezioni teoriche delle regole del traffico stradale e della conduzione dei mezzo di trasporto, sulla funzione delle singole parti di un veicolo, sui metodi di guida;
– delle lezioni pratiche di guida facendo guidare l’allievo in varie condizioni di traffico (periferico, cittadino) e in varie manovre (accendere le luci, parcheggiare, partire in salita).
Insegnante di guida
Requisiti
Per diventare istruttore di scuola guidaĀ si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) etĆ non inferiore a diciotto anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dallāarticolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
d) patente di guida della categoria B normale o speciale.
Esame di idoneitĆ
Gli esami di idoneitĆ per il conseguimento dellāabilitazione di insegnante si svolgono secondo le modalitĆ previste al punto 5 del Provvedimento 14 febbraio 2002 della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali recante āmodalitĆ organizzative e procedure per lāapplicazione dellāart. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112ā.
Lāesame per lāabilitazione di insegnante verte sulle materie di cui allāallegato 1 del D.M. 17/2011 e si articola in quattro fasi:
a)Ā il candidato compila due schede dāesame, predisposte con criterio di casualitĆ sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Eā ammesso alla seconda fase il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di domande, non più di due errori;
b)Ā il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla Commissione dāesame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma dāesame. Ad ogni tema ĆØ assegnato un punteggio tra zero e dieci. Eā ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c)Ā il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. Eā ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
d)Ā il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma dāesame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
Lāesito positivo dellāesame ĆØ annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
Disciplina delle assenze
1.Ā In ciascuno dei corsi di formazione iniziale, per Insegnanti ed Istrittori e di estensione dellāabilitazione non ĆØ consentito un numero di assenze superiore alĀ dieci per centoĀ delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. La percentuale del dieci per cento ĆØ arrotondata allāora intera superiore. Non sono consentite assenze alle lezioni della parte pratica di programma, ove prevista, ed eventuali assenze sono recuperate.
2.Ā In ciascuno dei corsi di formazione periodica di cui agli articoli 4 e 9 del D.M. 17/2011 non sono consentite ore di assenza.
3.Ā Lāinosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non consente il rilascio dellāattestato di frequenza allāallievo assente.
Corsi di formazione periodica
1.Ā Lāinsegnante abilitato ai sensi dellāarticolo 3 del D.M. 17/2011 e lāinsegnante giĆ abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dellāabilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.Ā Lāinsegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nellāorganico di unāautoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dellāabilitazione.
3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti lāarea della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa lāevoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.
4.Ā I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5.Ā La frequenza del corso di formazione periodica ĆØ annotata sullāattestato di cui allāarticolo 3, comma 3 del D.M. 17/2011.
Estensione dell'abilitazione
Lāinsegnante che intende conseguire lāabilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui allāarticolo 6, comma 1, lett. d D.M. 17/2011 frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale e, ove prevista, la parte di programma pratico , in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. Si applicano le disposizioni dellāarticolo 7, comma 3 D.M. 17/2011.
Lāesame per lāestensione dellāabilitazione, svolto secondo le modalitĆ di cui allāarticolo 8 D.M. 17/2011, verte sulle prove di cui al predetto articolo 8 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lett. a (prima prova: il candidato compila due schede dāesame, predisposte con criterio di casualitĆ sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Eāammesso alla prova successiva il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di quiz di entrambe le schede, non più di due errori)
Lāesito positivo dellāesame ĆØ annotato su un attestato che comprova lāintegrazione della conseguita abilitazione.
Programma del corso
Durata: 145 ore (parte teorica)
Istruttore di guida
Requisiti
Per diventare istruttore di scuola guidaĀ si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) etĆ non inferiore a diciotto anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dallāarticolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
d) patente di guida della categoria B normale o speciale.
Esame di idoneitĆ
Gli esami di idoneitĆ per il conseguimento dellāabilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalitĆ previste al punto 5 del Provvedimento 14 febbraio 2002 della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali recante āmodalitĆ organizzative e procedure per lāapplicazione dellāart. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112ā.
Lāesame per lāabilitazione di istruttore verte sulle materie di cui allāallegato 2 del D.M. 17/2011 e si articola in tre prove:
a) prima prova: il candidato compila due schede dāesame, predisposte con criterio di casualitĆ sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Eāammesso alla prova successiva il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di quiz di entrambe le schede, non più di due errori;
b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma dāesame. Eāammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacitĆ di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalitĆ :
c1)Ā capacitĆ di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dellāabilitazione di cui allāarticolo 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm3
c2)Ā capacitĆ di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento di le abilitazioni di cui allāarticolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 17/2011;
c3)Ā capacitĆ di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione di cui al comma 1, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui allāarticolo 5, comma 1, lettere a) e b). Nella Commissione dāesame deve essere assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacitĆ di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie;
I candidati al conseguimento dellāabilitazione di istruttore di cui allāarticolo 5, comma 2, sostengono solo le prove dāesame di cui al comma 2, lettere a) e b).
Lāesito positivo dellāesame ĆØ annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
Disciplina delle assenze
1.Ā In ciascuno dei corsi di formazione iniziale, per Insegnanti ed Istrittori e di estensione dellāabilitazione non ĆØ consentito un numero di assenze superiore alĀ dieci per centoĀ delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. La percentuale del dieci per cento ĆØ arrotondata allāora intera superiore. Non sono consentite assenze alle lezioni della parte pratica di programma, ove prevista, ed eventuali assenze sono recuperate.
2.Ā In ciascuno dei corsi di formazione periodica di cui agli articoli 4 e 9 del D.M. 17/2011 non sono consentite ore di assenza.
3.Ā Lāinosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non consente il rilascio dellāattestato di frequenza allāallievo assente.
Corsi di formazione periodica
1.Ā Lāinsegnante abilitato ai sensi dellāarticolo 3 del D.M. 17/2011 e lāinsegnante giĆ abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dellāabilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.Ā Lāinsegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nellāorganico di unāautoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dellāabilitazione.
3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti lāarea della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa lāevoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.
4.Ā I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5.Ā La frequenza del corso di formazione periodica ĆØ annotata sullāattestato di cui allāarticolo 3, comma 3 del D.M. 17/2011.
Estensione dell'abilitazione
Lāistruttore che intende conseguire lāabilitazione di insegnante, se in possesso del requisito di cui allāarticolo 1, comma 1, lett. b(diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni), frequenta il programma del corso di formazione iniziale. Si applicano le disposizioni dellāarticolo 2, comma 3.
Lāesame per lāestensione dellāabilitazione, svolto secondo le modalitĆ di cui allāarticolo 3 D.M.17/2011, verte sulle prove di cui al predetto articolo 3, co. 2, con esclusione di quella di cui alla lett. a (il candidato compila due schede dāesame, predisposte con criterio di casualitĆ sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Eā ammesso alla seconda fase il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di domande, non più di due errori).
Lāistruttore abilitato ai sensi dellāarticolo 5, comma 1, lett. b)(cioĆØ abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonchĆ© per la loro revisione) che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui allāallegato 2, lettera B) relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. Si applicano le disposizioni dellāarticolo 7, comma 3.
Lāesame per lāestensione dellāabilitazione, svolto secondo le modalitĆ di cui allāarticolo 8, verte sulla prova di cui allāarticolo 8, comma 2, lett. c1(capacitĆ di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dellāabilitazione di cui allāarticolo 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm3)
Lāesito positivo dellāesame ĆØ annotato su un attestato che comprova lāintegrazione della conseguita abilitazione.
Programma del corso
Durata : 80 ore (parte teorica)
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