Conversione patente estera
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Conversione patente estera
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Conversione patente estera
La conversione di una patente estera prevede la sostituzione del documento di guida con uno italiano.
Conversione patente comunitariaĀ
La procedura ĆØ destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.
Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti allāUnione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.
Chi haĀ una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell’Unione europea(art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) può circolare regolarmente fino alla data della scadenza.
Terminato il periodo di validitĆ occorre convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile.Ā Dopo la conversione il documento estero ĆØ ritirato e restituito allo Stato che l’aveva emesso.
La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza. In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.
Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell’Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) deve convertire la patente estera dopo due anni dallāacquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest’obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.Ā Ā
Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validitĆ della patente e di controllo medico.
Documentazione
- domanda su modelloĀ TT2112 disponibile
- allo sportello dellāUfficio
- online sul Portale dell’automobilista
- ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffaĀ N003-DIRITTI 10,20 | BOLLI ⬠32 – CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI UE
Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramiteĀ PagoPA
Tariffe motorizzazione specifiche per Sicilia, Valle d’Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - se la patente ĆØ in scadenza,Ā ĆØ scaduta di validitĆ oppure non ha scadenza o ha validitĆ superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie:
- fotocopia della ricevuta della visita di idoneitĆ psicofisica rilasciata da un medico abilitato, con data non anteriore a 3 mesi se la visita ĆØ effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se ĆØ effettuata da una Commissione medica locale: documentazione e versamenti per la visita medica
- se NON c’ĆØ l’obbligo di effettuare la visita medica di idoneitĆ psicofisica:
- 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata;
- patente straniera in originale in corso di validitĆ (in visione) e inĀ fotocopia completa fronte-retro
- documento di riconoscimento in originale e in fotocopia
- codice fiscale in originale e in fotocopia
Se la patente è scaduta è sempre possibile presentare la domanda di conversione, naturalmente allegando il certificato medico e sapendo che potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e il fatto che non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata).
Se sono passati tre anni dalla scadenza della patente si ĆØ generalmente sottopostiĀ ad un provvedimento di revisione della stessa.
Non ĆØ possibile rinnovare o convertire patenti dell’Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario ĆØ stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocitĆ previste dall’art. 136 del Codice della Strada.
Conversione patente non comunitaria
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria ĆØ possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dallāacquisizione della residenza.
Dopo un anno ĆØ necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò ĆØ possibile se lo Stato che ha rilasciato lāabilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocitĆ con lāItalia.
Stati non appartenenti all’Unione europea/Spazio economico europeoĀ che rilasciano patenti convertibili in Italia:
- Albania (nuovo accordoĀ valido fino al 12 luglio 2026)
- Algeria
- Argentina
- Brasile (accordoĀ valido dal 13 gennaio 2018Ā al 13 gennaio 2023)
- El Salvador (accordoĀ valido fino al 4 agosto 2021)
- Filippine
- Giappone
- Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
- Libano
- Macedonia (aggiornamento dell’accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
- Marocco (aggiornamento dell’accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
- Moldova
- Principato di Monaco
- Repubblica di Corea
- Repubblica di San Marino
- Serbia (accordo scaduto l’8 aprile 2018)
- Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
- Svizzera (accordo valido fino al 12Ā giugno 2026)
- Taiwan
- Tunisia
- Turchia
- Ucraina (accordoĀ valido fino al 24 gennaio 2027)
- Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)
Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:
- Canada (personale diplomatico e consolare)
- Cile (personale diplomatico e loro familiari)
- Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
- Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
La conversione senza esami ĆØ possibile solo se
- la patente estera ĆØ stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
- il titolare della patente ĆØ residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi ĆØ residente da più di quattro anni dovrĆ sostenere l’esame di revisione)
Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.
Richiesta conversione patente non comunitaria
Documentazione
- domanda su modelloĀ TT2112 disponibile
- allo sportello dellāUfficio
- online sul Portale dell’automobilista
- ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N003-DIRITTI 10,20 | BOLLI ⬠32-CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI NON UE
Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramiteĀ PagoPA
Tariffe motorizzazione specifiche per Sicilia, Valle d’Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - patente posseduta in originale (in visione) e inĀ fotocopia completa fronte-retro
- fotocopia della ricevuta della visita di idoneitĆ psicofisica rilasciata da un medico abilitato, con data non anteriore a 3 mesi se la visita ĆØ effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se ĆØ effettuata da una Commissione medica locale: documentazione e versamenti per la visita medica
PerĀ la conversione di patenti di alcuni statiĀ ĆØ richiesta traduzioneĀ giurata del documento di guida.
Eventuali ulteriori istruzioni specifiche per la conversione di patenti rilasciate da alcuni stati non comunitari sono precisate negli appositi accordi di reciprocitĆ , alcuni dei quali sono disponibili nella tabella indicata in precedenza.
In ogni caso per la documentazione completa occorre rivolgersi ai nostri uffici contattandoci qui.
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